PROTOCOLLO DI INTESA

PROTOCOLLO DI INTESA

Addì, 24 marzo 2014 in Roma

Federambiente, rappresentata dal Coordinatore dell’Area Politiche del lavoro Gianfranco Grandaliano, dal Direttore della Federazione Gianluca Cencia e da Anna Maria Caputi del Servizio Lavoro e Assoambiente, rappresentata dal Presidente Monica Cerroni, con l’assistenza di Fise nelle persone di Giancarlo Cipullo, Responsabile per le Relazioni Industriali, e di Donatello Miccoli e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni nazionali Fp Cgil, rappresentata da Adriano Sgrò e Massimo Cenciotti Fit Cisl, rappresentata da Paquale Paniccia e Angelo Curcio Uiltrasporti, rappresentata da Claudio Tarlazzi e Paolo Modi Fiadel , rappresentata da Francesco Garofalo e Luigi Verzicco nell’ambito delle distinte, autonome competenze contrattuali hanno convenuto quanto segue.

LE PARTI STIPULANTI

PREMESSO CHE

con gli Accordi Federambiente 17.6.2011 e 5.6.2012 e con l’Accordo Fise Assoambiente 21.3.2012, hanno rispettivamente convenuto di dare vita, nell’ambito dell’intero comparto dei servizi ambientali, a un sistema unico di prestazioni sanitarie integrative;

con i Protocolli di intesa 8.4.2013 e 28.10.2013, hanno definito la disciplina del Fondo sanitario integrativo nazionale dei servizi ambientali, in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero della salute 27.10.2009;

con il Verbale di intesa 22.11.2013, hanno stipulato lo Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria per i Dipendenti dei servizi Ambientali —denominato FASDA- e hanno individuato i criteri ai quali la parte datoriale e quella sindacale debbono attenersi nella composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci;

con il Protocollo di intesa 26.11.2013, hanno concordato, in particolare, l’attribuzione delle cariche di Presidente e di Vice Presidente del Fondo nonché di Presidente del Collegio dei sindaci nel periodo 1.3.2014/30.4.2015 di avviamento del Fondo stesso;

CONSIDERATO CHE

sono in corso di definizione: la procedura per la selezione dei soggetti deputati alla gestione amministrativo-contabile dei contributi ordinari e di quelli deputati all’erogazione delle prestazioni sanitarie integrative rientranti nelle previsioni del Decreto del Ministero Salute 27.10.2009; la convenzione con l’INPS per la riscossione dei contributi; l’iscrizione del Fondo FASDA all’Anagrafe dei Fondi sanitari integrativi;

la gestione del Fondo rende urgente la disponibilità di adeguate risorse economiche per sostenere le spese correnti;

CONVENGONO QUANTO SEGUE.

  1. Quanto premesso e quanto considerato sono parte integrante del presente Protocollo di intesa.
  2. A integrale sostituzione di quanto previsto dal comma 6 del Protocollo di intesa 28.10.2013 nonché dagli artt. 68, comma 7, e 65, lettera B), comma 7 rispettivamente del ccnl Assoambiente e del ccnl Federambiente, le imprese che applicano detti contratti, a copertura delle spese di avviamento del Fondo FASDA, sono tenute a versare l’importo straordinario una tantum di 2,00 (due) euro per ogni lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato pieno o parziale, non in prova, compreso il personale apprendista, che risulti alle dipendenze dell’azienda alla data del 1° aprile 2014.
  3. Il predetto versamento dovrà essere effettuato entro 1’8 maggio 2014 sul conto corrente bancario intestato al Fondo FASDA, con la specifica causale indicata, i cui estremi saranno resi noti dal Fondo entro il 15 aprile 2014.
  4. Nelle more del versamento di cui sopra, Assoambiente e Federambiente provvederanno pariteticamente ad anticipare le somme necessarie per le spese correnti. Tali anticipazioni saranno restituite dal Fondo entro 60 giorni dal primo versamento del contributo ordinario.
  5. A integrale sostituzione di quanto previsto dal comma 8 del Protocollo di intesa 8.4.2013 e dagli artt. 68, comma 8, e 65, lettera B), comma 8 rispettivamente del ccnl Assoambiente e del ceni Federambiente, viene confermato che l’eventuale somma residua del versamento del contributo di cui al precedente comma 2, non utilizzata, sarà destinata a copertura di future spese per l’operatività del Fondo.
  6. Il finanziamento delle prestazioni sanitarie integrative a favore dei lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato pieno o parziale, non in prova, compreso il personale apprendista, è assicurato dalle imprese che applicano rispettivamente il ccnl Assoambiente e il ccnl Federambiente attraverso il versamento di un contributo ordinario trimestrale, secondo quanto stabilito dal Fondo FASDA.
  7. Il contributo ordinario trimestrale è pari a 42,50 (quarantadue/50) euro per ogni lavoratore dipendente come individuato dal precedente comma 6, ed è versato alle date del 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre di ogni anno, con riguardo ai lavoratori dipendenti in forza alla fine dei singoli mesi di ogni trimestre immediatamente precedente quello nel quale è dovuto il contributo stesso.
  8. Nessun altro onere, diretto o indiretto, può essere posto a carico delle aziende oltre quanto stabilito dai precedenti commi 2 e 7.
  9. In caso di mancato versamento di quanto dovuto a termini dei precedenti commi 2 e 7, è in capo all’azienda inadempiente la piena responsabilità ver                        lavoratore dipendente per la

perdita delle prestazioni sanitarie; ferma restando la facoltà del dipendente di chiederle il risarcimento del danno subito.

10. L’inizio del versamento del contributo ordinario di cui al comma 7, già previsto a partire Ball’ 1.4.2014, è differito a data, comunicata dal Fondo, successiva al perfezionamento degli accordi e degli adempimenti di cui al precedente “CONSIDERATO”. L’inizio del versamento non avverrà comunque oltre la scadenza della rata del 16 luglio 2014.

Sono pertanto abrogati i commi 9 e 10 del Protocollo di intesa 8.4.2013 e i commi 9 e 10 degli artt. 68 e 65, lettera B) rispettivamente del ceni Assoambiente e del ceni Federambiente.

11. L’inizio dell’erogazione delle prestazioni sanitarie integrative, già previsto a partire Ball’ 1.4.2014, é correlativamente differito per effetto di quanto previsto al successivo comma 12, lettera b).

Sono pertanto abrogati il comma 11 del Protocollo di intesa 8.4.2013 e il comma 11 degli artt. 68 e 65, lettera B) rispettivamente del ceni Assoambiente e del ceni Federambiente.

12. In considerazione di quanto previsto dai commi 10 e 11, resta comunque fermo:

a)      l’obbligo delle imprese di versare il contributo ordinario complessivamente dovuto per l’anno 2014, secondo i criteri, le modalità e i tempi che saranno comunicati dal Fondo;

b)      il diritto dei lavoratori dipendenti alle prestazioni sanitarie integrative che verranno stabilite dal Fondo a partire dall’anno 2014, secondo la decorrenza, i criteri e le modalità che saranno resi noti dal Fondo stesso, in particolare, in relazione al perfezionamento degli accordi con i soggetti terzi deputati all’erogazione delle prestazioni predette e con i soggetti terzi deputati alla gestione amministrativo-contabile dei contributi ordinari.

13. Per le imprese che applicano il ceni Federambiente o il ceni Asso ambiente, che hanno aziendalmente convenzioni e/o contratti collettivi di assistenza sanitaria integrativa, le parti si impegnano a concludere la procedura prevista dal comma 5 rispettivamente dell’art. 68 del ceni Assoambiente e dell’art. 65, lett. B) del ceni Federambiente entro il 30 aprile 2014.