FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA ENTI
LOCALIPALE E COMPARTO IGIENE AMBIENTALE
VIA MARIO RAPISARDI, 15 – PALERMO
TEL./FAX 091/6262871
AI Sig. Presidente RAP.s.p.a.
Ai Sig. Componenti il C.d.a. RAP S.p.a.
Al Direttore del Dipartimento Affari del
Personale
A TUTTI I LAVORATORI RAP S.p.a.
Oggettozfestività vs. nota prot. Il. 17672 del 10/04/2014.
Con riferimento alla Vs. nota di cui all’oggetto, nel condividere lo spirito della stessa che riteniamo focalizzato sull’intenzione di garantire il miglior livello possibile dei servizi alla cittadinanza, questa O.S. ritiene opportuno fare alcune doverose osservazioni. In particolare non ci risulta che l’attuale contratto di servizio preveda una copertura dei servizi operativi in giornata festiva pari al 50% della normale forza lavoro. Al pari non si hanno notizie di espresse richieste da parte del committente di garantire tale livello di copertura dei servizi anche in giornata festiva. Se così non fosse, questa O.S. chiede di conoscere:
1) la eventuale nota con cui il Sindaco o altro soggetto in sua rappresentanza richieda espressamente la copertura dei servizi al 50% in giornata festiva;
2) la parte del vigente Contratto di servizio tra l’Azienda ed il Comune di Palermo dove
espressamente si prevede la copertura al 50% dei servizi operativi in giornata festiva.
Si rileva tuttavia che, laddove esistessero tali accordi tra le parti, a noi oggi del tutto sconosciuti, rimane comunque imprescindibile l’esigenza che il committente si impegni contestualmente alla copertura integrale dei relativi costi, o in quanto espressamente previsti in contratto di servizio nella tipologia e nella misura richiesta (lavoro festivo per almeno il 50% del personale operativo), o in quanto previste da una eventuale specifico impegno scritto della committenza. Di questo si chiedono rassicurazioni onde evitare il rischio di gravare ulteriormente su un bilancio aziendale già in sofferenza.
Si rileva che la presente è formulata nel consueto spirito di collaborazione ed in considerazione a quanto previsto dall’art. 19, comma 5 del CCNL, che espressamente prevede che:”
il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa anche nei giorni festivi, su richiesta dell’azienda in base a previsioni contenute nel contratto di servizio o derivanti da specifiche richieste della committenza”.
Si fa presente inoltre che, a nostro avviso, in assenza dei requisiti di cui all’art. 19, comma 5,
del CCNL, come nel caso di specie, eventuali assenze, soprattutto se giustificate, non potranno essere considerate oggetto di contestazione al personale, nel rispetto di quanto previsto dal contratto di lavoro ed in assenza di motivazioni che giustifichino la precettazione che, è bene ricordarlo, può essere effettuata solo in presenza di condizioni di emergenza e solo per garantire i servizi minimi essenziali, che questa Azienda non ci risulta abbia mai definito né in termini di tipologia di servizi, né in termini di livelli numerici di unità operative necessarie (che in ogni caso non possono raggiungere il 50% della forza operativa).
Nella convinzione che vorrete dare riscontro alla presente nel rispetto delle prerogative
sindacali e di corrette relazioni industriali, si resta in attesa di vs. notizie.
Per la Segreteria Provinciale